Accesso Civico

ACCESSO CIVICO

Non va confuso con l'accesso "ordinario o documentale" regolato dalla legge n. 241/1990.

Riguarda indiifferentemente documenti, dati e informazioni.

Si distinguono due tipologie di accesso civico: semplice (D.Lgs 33/2013 - D.Lgs 97/2016) e generalizzato (D.Lgs 97/2016).

 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L'accesso civico regolato dal primo comma dell'art. 5 del Decreto Trasparenza (cd. "semplice") è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l'istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).

 

MODULISTICA

Modulo di accesso civico semplice

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 regola la nuova forma di accesso civico cd. "generalizzato", caratterizzato dallo "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". A tali fini, è, quindi, disposto che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione".

 

MODULISTICA

Modulo di accesso civico generalizzato

 

N.B. L'accesso documentale. Le due forme di accesso civico regolate dal cd. Decreto trasparenza hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, Legge n. 241/1990 (cd. "accesso documentale"). Si osserva che tali disposizioni assumono carattere di specialità – accesso ai documenti amministrativi – rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla P.A..

 

L'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

L'istanza identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione alcuna. Al riguardo l'ANAC (cfr. Linee guida) ha precisato che la richiesta non deve essere generica tuttavia ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione del quale si chiede accesso. L'istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa. L'ente deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dallo stesso, ma è escluso che -per rispondere alla richiesta di accesso- sia tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, ovvero a rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità del D.Lgs. n. 82/2005 e s.mi., ed è presentata, alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quando l'istanza ha ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere, in ogni tempo, agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.

 

La richiesta va rivolta al Dirigente Scolastico in qualità di responsabile della trasparenza utilizzando i moduli predisposti tramite:
- posta elettronica all'indirizzo E-mail: chic80600p@istruzione.it PEC chic80600p@pec.istruzione.it
- posta ordinaria all'indirizzo via S. Nicola , 34 - 66043, Casoli (Ch)
- direttamente presso gli uffici di segreteria presso la sede centrale di Casoli

Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti e informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni. Provvede inoltre alla comunicazione della avvenuta comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Trasparenza PA 2013

Decreto legislativo n. 97/2016

Linea guida ANAC accesso civico

 Registo degli accessi

Il titolare del potere sostitutivo Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Chieti o, in caso di incarico vacante, il Direttore Generale dell'U.S.R. Abruzzo Dott. ssa Antonella TOZZA

L'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della Trasparenza, è disponibile nel sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo: http://www.abruzzo.istruzione.it/ 

registro degli accessi.pdf